Legge 157/1992 e successive modifiche e integrazioni. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

La legge 157/92 tutela la fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. L’art. 2 identifica come oggetto di tutela della legge le specie di mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, individuando esplicitamente le specie particolarmente protette.

Attraverso la modifica dell’art. 2 (con l’introduzione del comma 2-bis, di cui al Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 285 comma 12) la legge impone anche obiettivi di controllo ed eradicazione delle specie alloctone, quali lo scoiattolo grigio. L’art. 2-bis prevede infatti che, nel caso di specie alloctone (con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) la gestione della specie (demandata alla Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 3) sia finalizzata ove possibile all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.

La legge 157/92 distingue esplicitamente il prelievo attuato a fini venatori da quello attuato allo scopo di limitare i danni causati dalla fauna selvatica. La gestione delle specie alloctone, introdotta con l’art. 2-bis, rientra quindi nell’ambito di quanto previsto dall’art. 19 sulla base del quale le Regioni – e per delega le Province – hanno la possibilità di realizzare interventi di controllo “per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche”.

L’art. 19 comma 2 specifica che il controllo deve essere attuato prioritariamente tramite metodi ecologici, ovvero tramite interventi volti a prevenire gli impatti indesiderati o a ridurre la consistenza numerica delle specie responsabili del danno mediante la limitazione delle opportunità di fruizione di risorse alimentari. Tuttavia, azioni di abbattimento o rimozione attiva di esemplari sono consentiti, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, se i metodi ecologici di prevenzione o contenimento dei danni sono inefficaci, in presenza di danni a carico del patrimonio zootecnico, del suolo, della salute, della selezione biologica, del patrimonio storico-artistico e/o delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche.