Articolo 2 – Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l’allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli alloctoni di cui all’art. 1, inseriti nell’allegato B del regolamento comunitario (CE) n. 338/97.
Articolo 2, comma 2bis. – Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all’art. 1, comma 3, è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione.
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Articolo 7
Restrizioni
1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono deliberatamente:
a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio dell’Unione;
b) tenute, anche in confinamento;
c) allevate, anche in confinamento;
d) trasportate verso, da e all’interno dell’Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione;
e) immesse sul mercato;
f) utilizzate o scambiate;
g) poste in condizione di riprodursi, cresciute spontaneamente o coltivate, anche in confinamento; o
h) rilasciate nell’ambiente.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire l’introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.